7 feb
Infortunio sul lavoro: cresce la responsabilità dell’impresa se il dipendente è apprendista
Il datore di lavoro ha il preciso obbligo di evitare il verificarsi di un infortunio sul posto di lavoro, non solo prevedendo le dovute misure cautelari, ma anche verificando che queste vengano rispettate dai dipendenti. In caso contrario, infatti, sarà ritenuto responsabile dell’infortunio stesso. Il peso della responsabilità, inoltre, graverà in misura maggiore nel caso in cui il dipendente in questione sia:
-molto giovane;
-inesperto;
-apprendista.
Con riferimento all’ultima ipotesi, possiamo dire che la posizione del datore di lavoro risulterà essere particolarmente seria nel caso in cui il dipendente infortunato sia un apprendista. Particolare categoria di lavoratori, per i quali la Legge, prevede il rispetto dell’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro.
Con questa conclusione, contenuta nella sentenza n.536 depositata il 10 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro e riferito ad una sentenza d’appello.
La vicenda
L’evento specifico oggetto di sentenza riguarda un giovane apprendista assunto da poco più di 20 giorni che, durante l’espletamento delle proprie mansioni, si è ferito ad un occhio con una scheggia di ferro.
Dai controlli che sono seguiti all’incidente, sono stati rilevati presso la sede di lavoro gli appositi occhiali protettivi; occhiali che ovviamente il dipendente non indossava al momento dell’infortunio.
Alla stregua dell’analisi dei fatti quindi, i Giudici d’Appello avevano riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro, condannandolo a restituire di propria tasca all’Inail l’importo riconosciuto all’apprendista a titolo d’indennizzo.
Contro tale sentenza, l’azienda coinvolta ha deciso di ricorrere in Cassazione, sostenendo di aver fatto tutto ciò che era nelle proprie facoltà per evitare il verificarsi dell’incidente sul lavoro.
Più precisamente, ha impostato la linea difensiva dimostrando di:
-aver messo a disposizione del dipendente gli occhiali protettivi;
-aver imposto a livello aziendale l’utilizzo dell’accessorio protettivo;
-aver fornito al dipendente la giusta formazione idonea all’esecuzione della semplice mansione.
Un altro elemento che, secondo l’azienda, è stato sottovalutato dai Giudici d’Appello, consiste nell’imprevedibilità dell’evento accidentale. Secondo la difesa, infatti, non solo il dipendente ha violato il regolamento aziendale non indossando gli occhiali di protezione, ma ha adempiuto alle proprie mansioni in modo errato, esponendosi così ad un maggiore rischio d’infortunio; rischio che, a detta dell’azienda, non poteva essere preventivato.
La Cassazione, dopo aver raccolto tutti gli elementi utili, ha emesso la seguente sentenza, fondando l’esposto su principi ben precisi.
Innanzitutto ha condiviso la tesi secondo cui la finalità dei mezzi di protezione è quella di tutelare l’integrità del lavoratore, anche nel caso in cui l’infortunio si verifichi per imperizia o per l’adozione da parte del lavoratore di comportamenti negligenti o imprudenti.
In secondo luogo ha rafforzato il concetto di responsabilità a carico del datore di lavoro, precisando che questa si ravvisa non solo nel caso in cui questo non fornisca ai dipendenti le giuste protezioni, ma anche nel caso in cui non esegua un controllo finalizzato a verificarne l’effettivo utilizzo da parte dei dipendenti.
In terza ipotesi, infine, gli Ermellini hanno evidenziato come la suddetta responsabilità del datore di lavoro si aggravi nella particolare fattispecie in cui il dipendente in questione sia inesperto, molto giovane o peggio ancora, un apprendista.
Secondo la Cassazione, quindi, non può essere ammessa la giustificazione addotta dall’azienda circa l’autonoma decisione del dipendente di eseguire la lavorazione in modo errato e di non indossare gli occhiali.
Il datore di lavoro doveva vigilare, direttamente o mediante un preposto, sull’operato del giovane apprendista. Non avendo espletato tale funzione di controllo, quindi, è condannabile, e dovrà quindi restituire all’Inail l’indennizzo versato al dipendente.




7 febbraio 2013 alle 11:42
CONFERMO QUANTO SCRITTO ANCHE PERCHE’ LA GRAVE SITUAZIONE DEL LAVORO E’ DOVUTA A QUESTE SENTENZE ASSURDE CHE INVOGLIANO GLI IMPRENDITORI A NON ASSUMERE, ANZI A LICENZIARE, PER NON DOVERE DIVENTARE BALIE A TEMPO PIENO DI STUPIDI LAVORATORI INCAPACI DI BADARE A SE STESSI.
7 febbraio 2013 alle 13:05
Salve vorrei fare un appunto, che mi riservo da sempre
Mettiamo che uno guida e fa un incidente, la colpa di chi è? di colui che guida naturalmente, non della scuola guida o dello stato o di chissa chi.
Voglio dire che se uno va a lavorare deve essere cosciente dei rischi a cui puo andare incontro, non può essere sempre colpa di un imprenditore o di una impresa.
Si faccia formazione adatta al lavoro da intraprendere, e che senza non si può lavorare, e vedete come cambiano le cose.
Se uno guida in stato di ebrezza o sovrapensiero la colpa e solo sua se provoca un incidente, non vedo perchè, chi lavora non è responsabile delle proprie azioni.
E’ giusto che si facciano i controlli per vedere se il datore di lavoro ha provveduto a dare le informazioni in merito al lavoro da svolgere e ai rischi che si possono correre, ma non si può sempre colpevolizzare chi e dedito a svolgere altre funzioni e ad assumersi economicamente il rischio d’impresa.
Il datore è a rischio pure lui ma nessuno lo aiuta in caso di problemi, anzi … . . . … . !!!!
saluti
Mi inviate una risposta, Grazie